Statuto del Comitato della Società Dante Alighieri a Varsavia
STATUTO
DEL COMITATO DELLA Società DANTE ALIGHIERI
IN VARSAVIA
PREAMBOLO
Il Comitato della Società Dante
Alighieri di Varsavia è un’associazione culturale operante nelle strutture
della Società Dante Alighieri con sede in Roma, ma rispetto ad essa
indipendente, secondo i principi normativi della Repubblica di Polonia e sulla
base della Convenzione per il riconoscimento contratta con la Sede Centrale
della Società Dante Alighieri in Roma.
La Società Dante Alighieri (in
italiano: Società Dante Alighieri) è un’organizzazione associativa per la
promozione della cultura e della lingua italiana, operante in tutto il modo. La
rete della Società Dante Alighieri è presente in più di 60 Paesi. La Società fu
istituita in Italia nel luglio del 1889 e porta il nome di Dante Alighieri
(1265-1321), poeta fiorentino del primo rinascimento italiano, autore della Divina
Commedia, riconosciuto come il Padre della Lingua Italiana.
Le prime filiali di questa
organizzazione in Polonia furono fondate nel periodo a cavallo fra la prima e
la seconda guerra mondiale a Katowice (nel 1920), Cracovia (nel 1922) e
Varsavia (nel 1924).
Fra i membri del primo e dei
successivi Consigli Direttivi, come anche fra i soci più attivi
dell’organizzazione di Varsavia, erano annoverati docenti dell’Università di
Varsavia, esponenti di spicco del settore della ricerca, cultura ed arte,
amministratori locali, rappresentanti dell’alta borghesia e dell’aristocrazia
di Varsavia e del voievodato della Mazovia, religiosi ed alti esponenti del
clero, giornalisti e dipendenti della radio di Varsavia. Il patronato alla
Società Dante Alighieri fu concesso dall’Ambasciatore del Regno d’Italia in
Polonia Cesare Majoni (ambasciatore a Varsavia negli anni 1923-1929)
Fra i fini sociali
dell’associazione furono contemplati nello Statuto quelli della diffusione
della conoscenza della lingua e cultura italiana fra gli abitanti di Varsavia e
della regione Mazovia ed inoltre la popolarizzazione della cultura polacca in
Italia, fini questi che sarebbero stati realizzati attraverso il mantenimento
di una sala di lettura di periodici italiani ed una biblioteca di opere
italiane, l’organizzazione di lezioni sulla cultura italiana e le relazioni
polacco-italiane, l’organizzazione di corsi di lingua italiana e
l’organizzazione di eventi sociali ed artistici aperti ai soci.
Fino agli ultimi anni prima dello
scoppio della seconda guerra mondiale, la filiale della Società Dante Alighieri
a Varsavia aveva mantenuto un altissimo livello di merito per quanto riguarda
le lezioni e le letture pubbliche organizzate per gli abitanti di Varsavia,
scegliendone opportunamente i temi secondo le aspettative dell’auditorio.
All’epoca venivano organizzate conferenze, solennità, proiezioni
cinematografiche, mostre. Venivano presentati anche film artistici e turistici.
A seguito dello scoppio della
seconda guerra mondiale l’attività della Società Dante Alighieri a Varsavia fu
cessata.
Attualmente la Società Dante
Alighieri riconosce i certificati di competenza linguistica PLIDA,
ufficialmente riconosciuti in Polonia dal Ministero della Pubblica Istruzione e
dal Ministero degli Esteri polacchi, sulla base di accordi stipulati con il
Ministero degli Esteri italiano e confermati dall’Università “La Sapienza” di
Roma.
Capitolo I
Norme generali
§ 1. Denominazione. 1. Il Comitato della Società
Dante Alighieri in Varsavia, detto in seguito “Comitato”, è un’associazione
libera, indipendente, governata da disposizioni interne e apolitica, costituita
a tempo indeterminato.
2. Il Comitato è affiliato all’italiana Società Dante Alighieri con sede a
Roma, sulla base di una Convenzione con la Sede Centrale, che ne conferma il
riconoscimento.
3. Il Comitato può usare la denominazione abbreviata di
Comitato Dante Alighieri Varsavia.
4. Il Comitato cooperando con
istituzioni estere può usare la denominazione propria tradotta nelle
corrispondenti lingue straniere.
5. Ogni qual volta nel presente
Statuto è fatto riferimento alla Società Dante Alighieri con sede in Roma, ci
si riferisce all’organizzazione italiana non lucrativa di utilità sociale Sede
Centrale del Comitato Dante Alighieri, Piazza Firenze 27, 00-186 Roma, in
possesso nel codice fiscale internazionale nr IT 80101070581.
§ 2. Competenza
territoriale. 1. La competenza territoriale del Comitato è la Città
di Varsavia Capitale, nel caso fosse indispensabile ai fini del perseguimento
dei fini sociali potrà svolgere la propria attività sul territorio della
Repubblica Polacca e all’estero.
2. Il Comitato può essere membro
di altre organizzazioni nazionali ed internazionali con affini attività.
§ 3. Sede. La sede del
Comitato è nella Città di Varsavia Capitale.
§ 4. Natura
giuridica. 1. Il Comitato è istituito secondo le norme previste dalla legge del giorno
7 aprile 1989 – Diritto Associativo (Gazzetta Ufficiale nr 2261/2020 con le
successive modifiche), in armonia con le disposizioni dell’Accordo
Internazionale fra il Governo della Repubblica di Polonia e il Governo della
Repubblica Italiana sulla collaborazione nel settore della cultura e
dell’educazione, firmato a Roma il giorno 12 luglio 2005 (Gazzetta Ufficiale nr
232/2007 posizione 1707), e delle norme del presente statuto.
2. Il Comitato possiede la
personalità giuridica.
§ 5. Timbro. Il Comitato usa il timbro con l’indicazione della denominazione, la sede e la ragione sociale a norma di legge e secondo le convezioni che ha sottoscritto.
Capitolo II
Scopi e modalità associative
§ 6. Scopo del Comitato è coltivare e radicare la lingua e la cultura italiana a Varsavia. Per questi fini il Comitato svolge la propria attività nelle strutture della Società Dante Alighieri con sede centrale in Roma e ne sostiene la sua missione istituzionale.
§ 7. 1. 1. Il Comitato
persegue i propri scopi in particolare attraverso:
1) La diffusione della
conoscenza della lingua italiana, delle sue varianti, degli standard e dei
criteri per valutarne l'uso.
2) La promozione della
lingua italiana come valore; la tutela della lingua italiana come veicolo di
identità culturale; l’accrescimento dell’interesse per la lingua italiana, e
particolare l’attenzione per la cultura e la lingua italiana a livello
scolastico.
3) L’istituzione e il sostenimento
di scuole, biblioteche, corsi di lingua e cultura italiana a Varsavia.
4) Lo svolgimento degli
esami di certificazione dell’italiano come lingua straniera.
5) La diffusione delle
opere letterarie italiane, libri di testo, prodotti e pubblicazioni legate alla
cultura italiana.
6) L’organizzazione di
convegni, itinerari culturali, eventi artistici e musicali.
7) Il conferimento di
premi e borse di studio e l’organizzazione di ogni altra opportuna attività
finalizzata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie per lo
svolgimento delle attività statutarie.
8) La promozione di
qualsiasi evento atto ad illustrare l'importanza della lingua, della cultura e
della creatività del genio e del lavoro italiani.
2. Per l'assolvimento dei propri fini
statutari, il Comitato può collaborare con gli organi della pubblica
amministrazione, le rappresentanze diplomatiche, gli enti economici ed altre
organizzazioni non governative.
§ 8. Il Comitato può svolgere attività di pubblica utilità nell'ambito della:
1) scienza, istruzione superiore, istruzione secondaria, istruzione primaria
e dell’educazione;
2) attività per bambini e ragazzi, compreso l’organizzazione del tempo
libero;
3) cultura, arte, tutela dei beni culturali e del patrimonio nazionale;
4) turismo e visite turistiche;
5) attività a favore dell'integrazione europea e dello sviluppo dei
contatti e della cooperazione tra i popoli;
6) promozione e organizzazione del volontariato;
7) promozione della Repubblica di Polonia all'estero;
§ 9. 1. L'attività del Comitato si basa sul lavoro gratuito dei propri membri.
2. Per lo svolgimento della propria attività, il Comitato può assumere
dipendenti o delegare specifici compiti ad altri soggetti sulla base della vigente
normativa.
3. Per il perseguimento dei propri fini statutari, il Comitato può
avvalersi della collaborazione del servizio prestato dai volontari, secondo le
modalità previste dalla legge.
Membri, diritti e doveri
§ 10. Membri. 1. Soci del Comitato possono essere persone fisiche e giuridiche
dotate di capacità giuridica, indipendentemente dalla nazionalità, religione o
ideologia politica, che condividano il fine della diffusione della lingua e
della cultura italiana all'estero.
2. Le persone giuridiche possono essere associate in qualità di soci
sostenitori del Comitato.
3. I soci del Comitato si suddividono in:
1) soci effettivi,
2) soci sostenitori,
3) soci onorari,
4) soci benemeriti,
5) soci studenti.
4. I membri del Comitato sono i membri legittimi della Società Dante
Alighieri - Sede.
§ 11. Socio effettivo. Socio effettivo del Comitato può
essere un cittadino della Repubblica di Polonia o uno straniero, residente
anche fuori del territorio della Repubblica di Polonia.
§ 12. 1. Il socio effettivo del Comitato ha il diritto di partecipare alla vita
del Comitato, ed in particolare:
1) al voto attivo e passivo,
2) a presentare istanze su tutte le questioni attinenti le finalità e il
funzionamento del Comitato,
3) ad utilizzare le raccomandazioni e l’assistenza del Comitato nello
svolgimento degli incarichi associativi,
4) ad ottenere la tessera e i distintivi della Società Dante Alighieri,
5) ad utilizzare i locali e le attrezzature tecniche, la consulenza e i
corsi di formazione proposti dal Comitato, e messi a disposizione dei soci con
.
§ 13. Socio Sostenitore. 1. Socio sostenitore può essere
una persona fisica o giuridica interessata alle attività del Comitato, che ha
dichiara un contributo finanziario o materiale.
2. Un membro sostenitore del
Comitato ha diritto a:
1) partecipare con voto
consultivo all'Assemblea dei Soci;
2) esprimere pareri e nonché
presentare osservazioni indirizzati a tutti gli organi dell'Associazione su
tutte le questioni attinenti all'attività dell'Associazione;
3) utilizzo delle strutture, dei
servizi e dell'assistenza del Comitato, purché funzionale ai fini del Comitato
e non costituisca attività concorrenziale nei suoi confronti;
4) partecipare all'elaborazione e
all'attuazione del programma del Comitato.
§ 14. Obblighi dei membri. I soci effettivi e sostenitori
del Comitato hanno l'obbligo di:
1) sostenere e perseguire attivamente gli obiettivi della Società Dante
Alighieri e contribuire alla crescita del suo ruolo e della sua importanza,
2) ottemperare ai principi e agli standard etici generalmente riconosciuti,
nonché alle disposizioni dello statuto del Comitato e di altri documenti,
comprese le norme statutarie e regolamentari, le delibere e qualsivoglia altra
risoluzione della Società Dante Alighieri,
3) partecipare alle Assemblee Generali dei Soci del Comitato nonché dei Delegati
presso la Sede Centrale della Società Dante Alighieri in Roma, secondo apposito
regolamento,
4) versare regolarmente i contributi associativi e partecipare alla vita
sociale con prestazioni volontarie.
§ 15. 1. Il candidato a socio del Comitato deve presentare una richiesta di
iscrizione per iscritto, contenente la dichiarazione di adesione, l'assunzione
dell’obbligo di versare i contributi es inoltre:
a) per le persone fisiche: nome/i e cognome, data e luogo di nascita,
indirizzo, numero PESEL,
b) per le persone giuridiche: denominazione (società), sede, indirizzo,
numero di attività statistica, codice fiscale, con in allegato un estratto del
registro di pertinenza.
2. L'ammissione al Comitato richiede la presentazione di almeno due membri effettivi
del Comitato, la presentazione di una domanda di ammissione e l'adozione da
parte del Consiglio Direttivo della delibera di adesione.
3. Il Consiglio Direttivo concede l'adesione all'Associazione con delibera
adottata a maggioranza semplice dei voti.
4. Il Consiglio Direttivo non è tenuto a motivare la delibera di rigetto
della domanda di adesione. La decisione del Consiglio Direttivo è definitiva.
§ 16. Socio Onorario. 1. Socio onorario del Comitato
può essere qualsiasi persona fisica, indipendentemente dal luogo di residenza, alla
quale questo riconoscimento sia stato conferito dall'Assemblea dei Soci, per
particolari servizi elargiti al Comitato.
2. L'onorificenza di socio onorario conferita ad un socio effettivo del
Comitato non comporta la perdita dei suoi diritti e doveri associativi.
3. I soci onorari hanno diritto di partecipare ai lavori e agli eventi
organizzati dal Comitato, non hanno diritto di voto, attivo o passivo.
Partecipano all'Assemblea dei Soci con voto consultivo.
4. Il Socio Onorario deve ottemperare agli obblighi di cui al paragrafo 14,
salvo il pagamento delle quote associative e la partecipazione alle Assemblee
dei Soci.
5. Ad un Socio Onorario può essere conferito il titolo di Presidente
Onorario del Comitato. Tale dignità può essere conferita dall'Assemblea ad una
persona che si sia particolarmente distinta nell'attività del Comitato per la
promozione del dialogo interculturale e la divulgazione della lingua italiana,
il cui atteggiamento morale e le cui attività svolte siano coerenti con gli
obiettivi e i principi del Comitato.
6. La distinzione di Presidente Onorario può essere conferita ad un solo
socio.
7. Al Presidente Onorario del Comitato si applicano le disposizioni
relative ai soci onorari, tuttavia l'attribuzione e la revoca dell’incarico
avviene con delibera assunta a maggioranza dei 2/3 dei voti.
8. Il Presidente Onorario del Comitato ha diritto di partecipare ai lavori
di tutti gli organi del Comitato con voto consultivo.
§ 17. Socio Benemerito. Al fine di riconoscere un contributo eccezionale ai lavori al Comitato,
può essere conferito il titolo di Socio Benemerito della Società Dante
Alighieri a membri del Comitato e ad altre persone che si siano distinte per particolari
meriti nella diffusione, tutela e promozione della lingua e cultura italiana
nel territorio di competenza del Comitato.
2. La distinzione di Socio Benemerito è conferita dalla
Sede Centrale della Società Dante Alighieri in Roma su richiesta del Presidente
del Consiglio Direttivo del Comitato.
3. L'attribuzione della distinzione di Socio Benemerito
ad un membro effettivo del Comitato non comporta la decadenza dai diritti e dagli
obblighi di socio ordinario.
§ 18. Socio Studente. Socio studente è qualsiasi
partecipante, regolarmente iscritto ai corsi di lingua italiana offerti dal
Comitato della Società Dante Alighieri di Varsavia.
§ 19. 1. Il Socio studente ha diritto a:
1) partecipare all'Assemblea dei Soci senza diritto di voto;
2) esprimere pareri su tutte le questioni attinenti l'attività
dell'Associazione;
3) utilizzare le strutture, i servizi e l'assistenza del Comitato, purché funzionale
al perseguimento degli scopi sociali del Comitato e non costituisca attività
concorrenziale nei suoi confronti;
4) partecipare all'attuazione del programma del Comitato.
2. Ai soci studenti si applicano le disposizioni del paragrafo 14.
§ 20. Decadenza. 1. La decadenza dal Comitato può
avvenire per dimissioni volontarie, esclusione, morte o perdita della
personalità giuridica da parte degli enti morali.
2. Le dimissioni richiedono una dichiarazione scritta presentata al Consiglio
Direttivo.
3. L'esclusione da parte del Consiglio Direttivo può avvenire in caso di:
1) attività del socio contraria allo statuto e alle deliberazioni
dell'Associazione;
2) una richiesta scritta motivata di almeno dieci soci dell'Associazione
per i motivi di cui al punto 1;
3) mancanza di partecipazione alla vita dell'Associazione;
4) mora con il pagamento della quota associativa per un anno, previo
sollecito scritto;
5) perdita
di diritti pubblici.
§ 21. 1. Il socio escluso dal Comitato a seguito di delibera del Consiglio
Direttivo ha il diritto di adire all'Assemblea Generale dei Soci.
2. I ricorsi all'Assemblea devono essere presentati per iscritto per il
tramite Consiglio Direttivo almeno trenta giorni prima dell'Assemblea. Il
Consiglio Direttivo ha l’obbligo di sottoporre all’Assemblea dei Soci il
relativo punto all’ordine del giorno.
3. L'Assemblea delibera sul ricorso contro l'esclusione, sentito il socio
escluso. Qualora socio ricorrente non si sia presentato in Assemblea, la
deliberazione può essere adottata in contumacia.
4. La deliberazione dell'Assemblea è definitiva.
Capitolo IV
Organi dell’Associazione
§ 22. Organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea Generale dei Soci,
b) il Consiglio Direttivo,
c) il Collegio dei Revisori dei Conti.
§ 23. Disposizioni generali. 1. Il Consiglio Direttivo e il
Collegio dei Revisori dei conti sono eletti dall'Assemblea generale dei Soci
tra i membri del Comitato a scrutinio segreto. L'Assemblea può disporre la
votazione palese.
2. I membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori sono eletti
per un mandato di 4 anni fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo
Collegio. Il mandato dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei
Revisori dei conti scade dopo la prima Assemblea dei Soci tenutasi nell'anno
solare in cui scade il mandato.
3. Il mandato di un membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei
Revisori può scadere prima della scadenza del mandato in caso di:
a) cessazione dall'appartenenza al Comitato,
b) dimissioni scritte,
c) revoca da parte dell'Assemblea con delibera assunta con la maggioranza
dei 2/3 dei voti.
4. Nei casi in cui il mandato di un membro del Consiglio Direttivo o del Collegio
dei Revisori dei conti scada prima della scadenza del mandato, il Presidente
del Consiglio Direttivo integra la composizione di tali organi, per il periodo restante
alla fine scadenza del mandato mediante cooptazione tra i membri effettivi del
Comitato, fermo restando il comma 6.
5. In ciascun organo può essere cooptata, nel corso di un mandato, al
massimo la metà dei componenti. In caso di necessità di ulteriore integrazione,
è necessario convocare l'Assemblea Generale dei Soci.
6. In caso di dimissioni o decadenza da parte del Presidente del Consiglio Direttivo,
il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di convocare l'Assemblea Straordinaria dei
Soci, e la funzione di Presidente del Consiglio Direttivo, fino alla seduta dell'Assemblea
Straordinaria dei Soci, è detenuto da un membro non cooptato del Consiglio Direttivo,
indicato con delibera del Consiglio stesso.
7. In caso di scadenza del mandato di uno dei membri del Consiglio Direttivo
o del Collegio dei Revisori nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 sub b), lo
stesso esercita la sua funzione fino all’elezione del successivo membro.
§ 24. 1. Le deliberazioni di tutti gli organi del Comitato sono prese a
maggioranza semplice dei voti in presenza di almeno la metà del numero totale
dei membri dell'organo associativo, salvo che lo Statuto disponga diversamente.
§ 25. Assemblea Generale dei Soci. 1. L'Assemblea
Generale dei Soci è l'organo supremo del Comitato. All'Assemblea dei Soci
partecipano:
a) con voto determinante - soci effettivi,
b) con funzione consultiva - soci sostenitori e onorari.
2. L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.
3. Il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea Ordinaria almeno due volte
l'anno, la prima, per il rendiconto entro il 30 giugno, la seconda, per la
deliberazione del bilancio entro il 31 gennaio.
4. Il Consiglio Direttivo comunica ai membri il luogo, la data e l'ordine
del giorno dell'Assemblea almeno 14 giorni prima della data della riunione. La
convocazione sarà affissa presso la sede del Comitato. Ai soci sarà inoltre
inviato un messaggio di posta elettronica contenente la proposta dell’ordine
del giorno, la data prevista e luogo dell'Assemblea.
5. Se è indicato nella convocazione di cui al comma 4, l'Assemblea dei Soci
può essere convocata in due termini, la seconda delle quali non prima di 30
minuti dalla prima. In secondo termine, non è necessario ottenere il quorum di
cui al paragrafo 24 comma 1 del presente statuto. L'Assemblea dei Soci tenuta
in seconda convocazione non può modificare l'ordine del giorno indicato nella
convocazione di cui al comma 4.
6. La delibera del Consiglio Direttivo che convoca l'Assemblea dei Soci può
consentire la partecipazione alla stessa a distanza mediante i mezzi di
comunicazione elettronica, includendo in particolare:
a) la trasmissione in tempo reale degli atti,
b) la comunicazione in tempo reale bidirezionale di tutti i partecipanti
all'Assemblea dei Soci, garantendo a ciascuno la possibilità di intervento, nonostante
la permanenza in un luogo diverso da quello in cui si svolge l’assemblea,
c) la possibilità di esercitare il diritto di voto personalmente o per
delega conferita prima o durante l'assemblea.
7. Le procure possono essere conferite solo ad altri soci e ciascun socio
non può essere titolare di più di due procure.
8. L'Assemblea viene convocata per iniziativa del Consiglio Direttivo o su
richiesta di almeno 2/3 membri; in quest'ultimo caso l'Assemblea deve essere
convocata dal Consiglio Direttivo entro 90 giorni dalla data della richiesta presentata
dai soci. L'Assemblea deve essere convocata in caso di dimissioni del
Presidente del Consiglio Direttivo e nel caso previsto dal paragrafo 23 comma 5
del presente Statuto.
§ 26. 1. La riserva di competenza dell'Assemblea Generale dei Soci comprende in
particolare:
1) l’adozione dello Statuto e le sue modifiche, nel qual ultimo caso è
indispensabile la previa iscrizione di un apposito punto dell’ordine del
giorno,
2) l’esame e l’approvazione della relazione degli organi del Comitato e del
rendiconto di bilancio presentata dal Consiglio Direttivo entro il 30 giugno di
ogni anno,
3) l’approvazione del bilancio di previsione del Consiglio Direttivo per il
prossimo esercizio entro il 31 gennaio dell’anno precedente a quello a cui la
gestione si riferisce,
4) l’elezione e la revoca dei membri degli organi del Comitato,
5) l’elezione dei delegati all'Assemblea Generale annuale convocata dalla
Sede Centrale della Società Dante Alighieri in Roma,
6) la nomina di Soci Onorari, su richiesta del Consiglio Direttivo, con
deliberazione motivata.
7) l’adozione delle necessarie misure correttive nel caso in cui il
Collegio dei Revisori rilevi carenze od omissioni nell'attività del Consiglio
Direttivo, ai sensi del seguente paragrafo 32 del presente statuto.
8) la decisione di cessazione d’attività del Comitato, ai sensi del
seguente paragrafo 38 del presente statuto.
9) deliberare lo scioglimento del Comitato e la destinazione del suo
patrimonio,
10) deliberare su materie per le quali lo Statuto non definisce la
competenza di altri organi del Comitato.
§ 27. 1. L'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci è convocata dal Consiglio
Direttivo:
a) di propria iniziativa,
b) su richiesta del Collegio dei Revisori,
c) su richiesta scritta di almeno i 2/3 del numero totale dei membri
effettivi.
2. Il Consiglio Direttivo è tenuto a convocare l'Assemblea Generale
Straordinaria dei Soci entro 90 giorni dalla data di ricevimento della
richiesta o della mozione di cui al comma 1 lit. c). L'Assemblea Generale
Straordinaria dei Soci delibera solo sui punti all’ordine del giorno per i quali
è stata convocata.
3. La proposta di ordine del giorno, di cui il Consiglio Direttivo è tenuto
a prendere atto, è allegata alla richiesta di convocazione dell'Assemblea.
L'ordine può essere esteso dal Consiglio Direttivo al fine di includere altri
punti.
3. Per quanto non previsto dalle presenti norme sull'Assemblea
Straordinaria dei Soci, si applicano le disposizioni generali relative
all'Assemblea Ordinaria dei Soci.
§ 28. Il Consiglio Direttivo del Comitato. 1. Il
Consiglio Direttivo gestisce l'attività complessiva del Comitato, secondo le
deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, lo rappresenta all'esterno e ne è
responsabile della gestione nei confronti dell'Assemblea dei Soci.
2. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da 5 Membri del
Consiglio Direttivo.
3. Il presidente del Consiglio Direttivo è eletto con votazione separata
tra i membri effettivi a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei voti.
4. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti a scrutinio segreto a
maggioranza assoluta dei membri effettivi presenti all'Assemblea dei Soci.
5. Il Consiglio neoeletto si costituisce in prima seduta procedendo all’elezione
tra i membri del Consiglio di almeno un Vicepresidente, del Segretario Generale
e del Tesoriere.
6. I principi di funzionamento del Consiglio Direttivo sono determinati dal
regolamento interno da adottare dal Consiglio Direttivo in conformità alle
disposizioni statutarie.
7. Le riunioni del Consiglio Direttivo si tengono almeno quattro volte
l'anno.
8. Il Segretario Generale registra le riunioni del Consiglio Direttivo e
sovrintende all'ordinaria amministrazione del Comitato.
9. Il Tesoriere è responsabile della tenuta dei libri contabili del
Comitato ed è responsabile del proprio operato nei confronti del Consiglio.
§ 29. 1. Le competenze del Consiglio Direttivo includono:
1) la tenuta dei registri dei membri e delle deliberazioni adottate.
2) la redazione della strategia annuale proposta per le attività
dell'Associazione.
3) la deliberazione delle ammissioni e delle esclusioni dei membri del
Comitato.
4) la determinazione dell'importo della quota associativa per i membri effettivi.
5) la gestione degli adempimenti contabili e finanziari del Comitato.
6) il monitoraggio e la revisione dello statuto associativo del Comitato,
secondo quanto previsto dal paragrafo 26 comma 1 punto 3 del presente Statuto.
7) la convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci.
8) la sottoscrizione dei contratti di lavoro con i dipendenti del Comitato.
9) la redazione delle relazioni annuali di esercizio e loro presentazione
all'Assemblea Generale dei Soci.
2. Il Consiglio dell'Associazione risponde della propria attività all’Assemblea
Generale dei Soci.
§ 30. Il Presidente del Consiglio Direttivo. 1. Il
Presidente del Consiglio Direttivo dirige le attività del Comitato tra le
Assemblee ordinarie, rappresenta il Comitato all'esterno, presiede le riunioni
del Consiglio Direttivo e organizza i lavori del Comitato, nonché assicura
l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente del Consiglio Direttivo esercita le sue funzioni per 4
anni. Il presidente può essere eletto solo per 2 mandati consecutivi.
3. Il Presidente può delegare alcune funzione ad altri membri del Consiglio
Direttivo.
4. In caso di dimissioni dalla carica di Presidente, il vicepresidente ne
assume le funzioni fino a nuove elezioni.
5. Il Presidente viene eletto durante l'Assemblea Generale sulla base delle
candidature ricevute.
§ 31. 1. Il Consiglio Direttivo del Comitato si riunisce almeno quattro
volte l'anno. Ogni membro del Consiglio Direttivo che si assenti senza
giustificazione alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive
decade dal suo mandato.
2. Al suo posto, il Consiglio Direttivo elegge un nuovo membro con mandato
alla prossima riunione dell'Assemblea Generale dei Soci. Nell’elezione del sostituto
il Consiglio Direttivo applica le disposizioni del paragrafo 23 comma 4 del
presente statuto.
§ 32. Il Collegio dei Revisori. 1. Il Collegio dei Revisori è
l'organo di controllo del Comitato.
2. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri.
3. I membri del Collegio dei Revisori non possono svolgere altre funzioni
negli organi del Comitato.
4. Il Collegio dei Revisori elegge tra i suoi membri il Presidente.
5. I membri del Collegio dei Revisori non possono essere coniugati,
conviventi, congiunti in gradi di parentela o di affinità, dipendenti dei
membri del Consiglio di Gestione. Sulle disposizioni di cui al comma 1 si
applicano rispettivamente le norme di cui al seguente paragrafo 33 del presente
statuto.
6. La competenza del Collegio dei Revisori comprende:
1) il controllo
dell'attività complessiva del Comitato;
2) il formulare
al Consiglio Direttivo raccomandazioni e richieste vincolanti a seguito dei
controlli effettuati;
3) il diritto
di richiedere ai membri degli organi del Comitato a tutti i livelli di fornire
spiegazioni scritte o orali in merito alle questioni oggetto di verifica
interna;
4) il diritto
di richiedere la convocazione dell'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci,
nonché il diritto di richiedere la convocazione del Consiglio Direttivo;
5) convocare in
supplenza del Consiglio Direttivo l'Assemblea dei Soci, qualora non fosse
convocata dal Consiglio Direttivo entro il termine previsto dallo Statuto;
6) presentare
all'Assemblea dei Soci raccomandazioni e opinioni relative alla delibera del
rendiconto di bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo del Comitato;
7) presentare
relazioni sull'attività svolta all'Assemblea dei Soci;
8) esaminare e approvare il progetto di bilancio.
§ 33. Candidature. 1. I membri che desiderano
essere nominati Presidente, membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei
Revisori devono presentare la propria candidatura almeno 30 giorni prima della
data prevista dell'Assemblea dei Soci, unitamente ad un programma di attività
sociale allegato alla presentazione della candidatura da esporre all’Assemblea.
Le candidature sono presentate al Segretario Generale.
2. Alla scadenza del mandato, i membri degli organi del Comitato si
considerano automaticamente ricandidati per la medesima funzione, salvo rinuncia.
§ 34. Tutti gli incarichi ricoperti all'interno del Comitato sono onorari e gratuiti.
Nell'esercizio dei compiti statutari, i soci dell'Associazione, su delibera del
Consiglio Direttivo, hanno diritto al rimborso delle spese sostenute, in
particolare: indennità, forfait o rimborso spese di viaggio, vitto, alloggio di
una persona delegata dall'Associazione in relazione al compimento fuori sede di
incarichi d'ufficio, tenendo conto delle risorse e delle possibilità materiali
relative al comitato finanziario.
Capitolo V
RISORSE E GESTIONE DEL COMITATO
§ 35. 1. Il patrimonio del Comitato è costituito da fondi ed altri beni utilizzati esclusivamente per l'attuazione degli scopi statutari del Comitato.
2. I beni del Comitato provengono da quote associative, erogazioni dal
bilancio dello Stato o degli enti locali, contributi provenienti da fondi
dell'Unione Europea, erogazioni internazionali, donazioni, eredità, lasciti, entrate
proventi della propria attività, proventi dei beni del Comitato e donazioni
pubbliche, comprese da fonti estere.
3. Le quote associative devono essere pagate entro la fine del primo
trimestre di ogni anno. I soci neo-ammessi versano la quota di iscrizione
secondo le modalità indicate dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla
ricezione della comunicazione di ammissione a membro del Comitato.
4. Il Comitato esercita la gestione finanziaria e contabile in conformità
alla normativa applicabile.
5. Il patrimonio ed i fondi del Comitato sono gestiti dal Consiglio Direttivo.
§ 36. Il Comitato può svolgere la sua attività statutaria in maniera gratuita o
retribuita, in quest’ultimo caso le entrate provenienti dalla propria attività
sono destinate esclusivamente all'attuazione degli scopi sociali e non possono
essere distribuiti tra i membri del Comitato.
§ 37. 1. Per la validità delle dichiarazioni di volontà in materia di diritti e
doveri patrimoniali a nome del Comitato sono necessarie le firme del presidente
e del tesoriere.
2. Rappresentanti del Comitato in materie diverse da quelle di cui al par.
1, anche in sede amministrativa, sono:
1) il Presidente del Consiglio Direttivo;
2) qualsiasi persona incaricata per iscritto dal Presidente nell'ambito e
per il periodo indicato nel mandato.
3. Possono rappresentare il Comitato in giudizio i seguenti soggetti:
1) qualsiasi componente del Consiglio Direttivo indicato con relativa
deliberazione del Consiglio Direttivo;
2) un avvocato, consulente legale o dipendente del Comitato autorizzato dal
Presidente.
Capitolo VI
Norme finali
§ 38. L'Assemblea Generale delibera sulla modifica del presente statuto e sullo
scioglimento del Comitato con la maggioranza dei 2/3 dei voti in presenza di
almeno i 2/3 aventi diritto al voto, in ogni caso il Comitato si può sciogliere
solo nei casi previsti dalla legge.
§ 39. 1. L'Assemblea dei Soci nella delibera di scioglimento del Comitato
determina le modalità della sua liquidazione e nomina una commissione per la
liquidazione composta da tre membri eletti tra i soci effettivi.
2. All’esito delle procedure di liquidazione, la commissione di liquidazione
trasferisce il residuo attivo alla Società Dante Alighieri, Sede in Roma
(IT80101070581), 00-186 Piazza Firenze 27, per il raggiungimento delle proprie finalità
istituzionali in Polonia. La Società Dante Alighieri si assume l'onere di
operare per preservare gli attivi e utilizzarli per gli scopi statutari del
Comitato.
3. Per quanto non disciplinato dal presente statuto si applicano le
disposizioni della legge sulle associazioni.