STATUTO DEL COMITATO DELLA SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI IN VARSAVIA

REGISTRATO NEL REGISTRO NAZIONALE DEL TRIBUNALE DI VARSAVIA AL NR 0000934305 


PREAMBOLO


Il Comitato della Società Dante Alighieri di Varsavia è un’associazione culturale operante nelle strutture della Società Dante Alighieri con sede in Roma, ma rispetto ad essa indipendente, secondo i principi normativi della Repubblica di Polonia e sulla base della Convenzione per il riconoscimento contratta con la Sede Centrale della Società Dante Alighieri in Roma.

La Società Dante Alighieri (in italiano: Società Dante Alighieri) è un’organizzazione associativa per la promozione della cultura e della lingua italiana, operante in tutto il modo. La rete della Società Dante Alighieri è presente in più di 60 Paesi. La Società fu istituita in Italia nel luglio del 1889 e porta il nome di Dante Alighieri (1265-1321), poeta fiorentino del primo rinascimento italiano, autore della Divina Commedia, riconosciuto come il Padre della Lingua Italiana.

Le prime filiali di questa organizzazione in Polonia furono fondate nel periodo a cavallo fra la prima e la seconda guerra mondiale a Katowice (nel 1920), Cracovia (nel 1922) e Varsavia (nel 1924).

Fra i membri del primo e dei successivi Consigli Direttivi, come anche fra i soci più attivi dell’organizzazione di Varsavia, erano annoverati docenti dell’Università di Varsavia, esponenti di spicco del settore della ricerca, cultura ed arte, amministratori locali, rappresentanti dell’alta borghesia e dell’aristocrazia di Varsavia e del voievodato della Mazovia, religiosi ed alti esponenti del clero, giornalisti e dipendenti della radio di Varsavia. Il patronato alla Società Dante Alighieri fu concesso dall’Ambasciatore del Regno d’Italia in Polonia Cesare Majoni (ambasciatore a Varsavia negli anni 1923-1929)

Fra i fini sociali dell’associazione furono contemplati nello Statuto quelli della diffusione della conoscenza della lingua e cultura italiana fra gli abitanti di Varsavia e della regione Mazovia ed inoltre la popolarizzazione della cultura polacca in Italia, fini questi che sarebbero stati realizzati attraverso il mantenimento di una sala di lettura di periodici italiani ed una biblioteca di opere italiane, l’organizzazione di lezioni sulla cultura italiana e le relazioni polacco-italiane, l’organizzazione di corsi di lingua italiana e l’organizzazione di eventi sociali ed artistici aperti ai soci.

Fino agli ultimi anni prima dello scoppio della seconda guerra mondiale, la filiale della Società Dante Alighieri a Varsavia aveva mantenuto un altissimo livello di merito per quanto riguarda le lezioni e le letture pubbliche organizzate per gli abitanti di Varsavia, scegliendone opportunamente i temi secondo le aspettative dell’auditorio. All’epoca venivano organizzate conferenze, solennità, proiezioni cinematografiche, mostre. Venivano presentati anche film artistici e turistici.

A seguito dello scoppio della seconda guerra mondiale l’attività della Società Dante Alighieri a Varsavia fu cessata.

Attualmente la Società Dante Alighieri riconosce i certificati di competenza linguistica PLIDA, ufficialmente riconosciuti in Polonia dal Ministero della Pubblica Istruzione e dal Ministero degli Esteri polacchi, sulla base di accordi stipulati con il Ministero degli Esteri italiano e confermati dall’Università “La Sapienza” di Roma.

 

Capitolo I

NORME GENERALI


§ 1. Denominazione. 1. Il Comitato della Società Dante Alighieri in Varsavia, detto in seguito “Comitato”, è un’associazione libera, indipendente, governata da disposizioni interne e apolitica, costituita a tempo indeterminato.

2. Il Comitato è affiliato all’italiana Società Dante Alighieri con sede a Roma, sulla base di una Convenzione con la Sede Centrale, che ne conferma il riconoscimento.

3. Il Comitato può usare la denominazione abbreviata di Comitato Dante Alighieri Varsavia.

4. Il Comitato cooperando con istituzioni estere può usare la denominazione propria tradotta nelle corrispondenti lingue straniere.

5. Ogni qual volta nel presente Statuto è fatto riferimento alla Società Dante Alighieri con sede in Roma, ci si riferisce all’organizzazione italiana non lucrativa di utilità sociale Sede Centrale del Comitato Dante Alighieri, Piazza Firenze 27, 00-186 Roma, in possesso nel codice fiscale internazionale nr IT 80101070581.

§ 2. Competenza territoriale. 1. La competenza territoriale del Comitato è la Città di Varsavia Capitale, nel caso fosse indispensabile ai fini del perseguimento dei fini sociali potrà svolgere la propria attività sul territorio della Repubblica Polacca e all’estero.

2. Il Comitato può essere membro di altre organizzazioni nazionali ed internazionali con affini attività.

§ 3. Sede. La sede del Comitato è nella Città di Varsavia Capitale.

§ 4. Natura giuridica. 1. Il Comitato è istituito secondo le norme previste dalla legge del giorno 7 aprile 1989 – Diritto Associativo (Gazzetta Ufficiale nr 2261/2020 con le successive modifiche), in armonia con le disposizioni dell’Accordo Internazionale fra il Governo della Repubblica di Polonia e il Governo della Repubblica Italiana sulla collaborazione nel settore della cultura e dell’educazione, firmato a Roma il giorno 12 luglio 2005 (Gazzetta Ufficiale nr 232/2007 posizione 1707), e delle norme del presente statuto.

2. Il Comitato possiede la personalità giuridica.

§ 5. Timbro. Il Comitato usa il timbro con l’indicazione della denominazione, la sede e la ragione sociale a norma di legge e secondo le convezioni che ha sottoscritto.


Capitolo II

SCOPI E MODALITÀ ASSOCIATIVE

§ 6. Scopo del Comitato è coltivare e radicare la lingua e la cultura italiana a Varsavia. Per questi fini il Comitato svolge la propria attività nelle strutture della Società Dante Alighieri con sede centrale in Roma e ne sostiene la sua missione istituzionale.

§ 7. 1. 1. Il Comitato persegue i propri scopi in particolare attraverso:

1) La diffusione della conoscenza della lingua italiana, delle sue varianti, degli standard e dei criteri per valutarne l'uso.

2) La promozione della lingua italiana come valore; la tutela della lingua italiana come veicolo di identità culturale; l’accrescimento dell’interesse per la lingua italiana, e particolare l’attenzione per la cultura e la lingua italiana a livello scolastico.

3) L’istituzione e il sostenimento di scuole, biblioteche, corsi di lingua e cultura italiana a Varsavia.

4) Lo svolgimento degli esami di certificazione dell’italiano come lingua straniera.

5) La diffusione delle opere letterarie italiane, libri di testo, prodotti e pubblicazioni legate alla cultura italiana.

6) L’organizzazione di convegni, itinerari culturali, eventi artistici e musicali.

7) Il conferimento di premi e borse di studio e l’organizzazione di ogni altra opportuna attività finalizzata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento delle attività statutarie.

8) La promozione di qualsiasi evento atto ad illustrare l'importanza della lingua, della cultura e della creatività del genio e del lavoro italiani.

2. Per l'assolvimento dei propri fini statutari, il Comitato può collaborare con gli organi della pubblica amministrazione, le rappresentanze diplomatiche, gli enti economici ed altre organizzazioni non governative.

§ 8. Il Comitato può svolgere attività di pubblica utilità nell'ambito della:

1) scienza, istruzione superiore, istruzione secondaria, istruzione primaria e dell’educazione;

2) attività per bambini e ragazzi, compreso l’organizzazione del tempo libero;

3) cultura, arte, tutela dei beni culturali e del patrimonio nazionale;

4) turismo e visite turistiche;

5) attività a favore dell'integrazione europea e dello sviluppo dei contatti e della cooperazione tra i popoli;

6) promozione e organizzazione del volontariato;

7) promozione della Repubblica di Polonia all'estero;

§ 9. 1. L'attività del Comitato si basa sul lavoro gratuito dei propri membri.

2. Per lo svolgimento della propria attività, il Comitato può assumere dipendenti o delegare specifici compiti ad altri soggetti sulla base della vigente normativa.

3. Per il perseguimento dei propri fini statutari, il Comitato può avvalersi della collaborazione del servizio prestato dai volontari, secondo le modalità previste dalla legge.


Capitolo III

MEMBRI, DIRITTI E DOVERI

§ 10. Membri. 1. Soci del Comitato possono essere persone fisiche e giuridiche dotate di capacità giuridica, indipendentemente dalla nazionalità, religione o ideologia politica, che condividano il fine della diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero.

2. Le persone giuridiche possono essere associate in qualità di soci sostenitori del Comitato.

3. I soci del Comitato si suddividono in:

1) soci effettivi,

2) soci sostenitori,

3) soci onorari,

4) soci benemeriti,

5) soci studenti.

4. I membri del Comitato sono i membri legittimi della Società Dante Alighieri - Sede Centrale.

§ 11. Socio effettivo. Socio effettivo del Comitato può essere un cittadino della Repubblica di Polonia o uno straniero, residente anche fuori del territorio della Repubblica di Polonia.

§ 12. 1. Il socio effettivo del Comitato ha il diritto di partecipare alla vita del Comitato, ed in particolare:

1) al voto attivo e passivo,

2) a presentare istanze su tutte le questioni attinenti le finalità e il funzionamento del Comitato,

3) ad utilizzare le raccomandazioni e l’assistenza del Comitato nello svolgimento degli incarichi associativi,

4) ad ottenere la tessera e i distintivi della Società Dante Alighieri,

5) ad utilizzare i locali e le attrezzature tecniche, la consulenza e i corsi di formazione proposti dal Comitato, e messi a disposizione dei soci con .

§ 13. Socio Sostenitore. 1. Socio sostenitore può essere una persona fisica o giuridica interessata alle attività del Comitato, che ha dichiara un contributo finanziario o materiale.

2. Un membro sostenitore del Comitato ha diritto a:

1) partecipare con voto consultivo all'Assemblea dei Soci;

2) esprimere pareri e nonché presentare osservazioni indirizzati a tutti gli organi dell'Associazione su tutte le questioni attinenti all'attività dell'Associazione;

3) utilizzo delle strutture, dei servizi e dell'assistenza del Comitato, purché funzionale ai fini del Comitato e non costituisca attività concorrenziale nei suoi confronti;

4) partecipare all'elaborazione e all'attuazione del programma del Comitato.

§ 14. Obblighi dei membri. I soci effettivi e sostenitori del Comitato hanno l'obbligo di:

1) sostenere e perseguire attivamente gli obiettivi della Società Dante Alighieri e contribuire alla crescita del suo ruolo e della sua importanza,

2) ottemperare ai principi e agli standard etici generalmente riconosciuti, nonché alle disposizioni dello statuto del Comitato e di altri documenti, comprese le norme statutarie e regolamentari, le delibere e qualsivoglia altra risoluzione della Società Dante Alighieri,

3) partecipare alle Assemblee Generali dei Soci del Comitato nonché dei Delegati presso la Sede Centrale della Società Dante Alighieri in Roma, secondo apposito regolamento,

4) versare regolarmente i contributi associativi e partecipare alla vita sociale con prestazioni volontarie.

§ 15. 1. Il candidato a socio del Comitato deve presentare una richiesta di iscrizione per iscritto, contenente la dichiarazione di adesione, l'assunzione dell’obbligo di versare i contributi es inoltre:

a) per le persone fisiche: nome/i e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, numero PESEL,

b) per le persone giuridiche: denominazione (società), sede, indirizzo, numero di attività statistica, codice fiscale, con in allegato un estratto del registro di pertinenza.

2. L'ammissione al Comitato richiede la presentazione di almeno due membri effettivi del Comitato, la presentazione di una domanda di ammissione e l'adozione da parte del Consiglio Direttivo della delibera di adesione.

3. Il Consiglio Direttivo concede l'adesione all'Associazione con delibera adottata a maggioranza semplice dei voti.

4. Il Consiglio Direttivo non è tenuto a motivare la delibera di rigetto della domanda di adesione. La decisione del Consiglio Direttivo è definitiva.

§ 16. Socio Onorario. 1. Socio onorario del Comitato può essere qualsiasi persona fisica, indipendentemente dal luogo di residenza, alla quale questo riconoscimento sia stato conferito dall'Assemblea dei Soci, per particolari servizi elargiti al Comitato.

2. L'onorificenza di socio onorario conferita ad un socio effettivo del Comitato non comporta la perdita dei suoi diritti e doveri associativi.

3. I soci onorari hanno diritto di partecipare ai lavori e agli eventi organizzati dal Comitato, non hanno diritto di voto, attivo o passivo. Partecipano all'Assemblea dei Soci con voto consultivo.

4. Il Socio Onorario deve ottemperare agli obblighi di cui al paragrafo 14, salvo il pagamento delle quote associative e la partecipazione alle Assemblee dei Soci.

5. Ad un Socio Onorario può essere conferito il titolo di Presidente Onorario del Comitato. Tale dignità può essere conferita dall'Assemblea ad una persona che si sia particolarmente distinta nell'attività del Comitato per la promozione del dialogo interculturale e la divulgazione della lingua italiana, il cui atteggiamento morale e le cui attività svolte siano coerenti con gli obiettivi e i principi del Comitato.

6. La distinzione di Presidente Onorario può essere conferita ad un solo socio.

7. Al Presidente Onorario del Comitato si applicano le disposizioni relative ai soci onorari, tuttavia l'attribuzione e la revoca dell’incarico avviene con delibera assunta a maggioranza dei 2/3 dei voti.

8. Il Presidente Onorario del Comitato ha diritto di partecipare ai lavori di tutti gli organi del Comitato con voto consultivo.

§ 17. Socio Benemerito. Al fine di riconoscere un contributo eccezionale ai lavori al Comitato, può essere conferito il titolo di Socio Benemerito della Società Dante Alighieri a membri del Comitato e ad altre persone che si siano distinte per particolari meriti nella diffusione, tutela e promozione della lingua e cultura italiana nel territorio di competenza del Comitato.

2. La distinzione di Socio Benemerito è conferita dalla Sede Centrale della Società Dante Alighieri in Roma su richiesta del Presidente del Consiglio Direttivo del Comitato.

3. L'attribuzione della distinzione di Socio Benemerito ad un membro effettivo del Comitato non comporta la decadenza dai diritti e dagli obblighi di socio ordinario.

§ 18. Socio Studente. Socio studente è qualsiasi partecipante, regolarmente iscritto ai corsi di lingua italiana offerti dal Comitato della Società Dante Alighieri di Varsavia.

§ 19. 1. Il Socio studente ha diritto a:

1) partecipare all'Assemblea dei Soci senza diritto di voto;

2) esprimere pareri su tutte le questioni attinenti l'attività dell'Associazione;

3) utilizzare le strutture, i servizi e l'assistenza del Comitato, purché funzionale al perseguimento degli scopi sociali del Comitato e non costituisca attività concorrenziale nei suoi confronti;

4) partecipare all'attuazione del programma del Comitato.

2. Ai soci studenti si applicano le disposizioni del paragrafo 14.

§ 20. Decadenza. 1. La decadenza dal Comitato può avvenire per dimissioni volontarie, esclusione, morte o perdita della personalità giuridica da parte degli enti morali.

2. Le dimissioni richiedono una dichiarazione scritta presentata al Consiglio Direttivo.

3. L'esclusione da parte del Consiglio Direttivo può avvenire in caso di:

1) attività del socio contraria allo statuto e alle deliberazioni dell'Associazione;

2) una richiesta scritta motivata di almeno dieci soci dell'Associazione per i motivi di cui al punto 1;

3) mancanza di partecipazione alla vita dell'Associazione;

4) mora con il pagamento della quota associativa per un anno, previo sollecito scritto;

5) perdita di diritti pubblici.

§ 21. 1. Il socio escluso dal Comitato a seguito di delibera del Consiglio Direttivo ha il diritto di adire all'Assemblea Generale dei Soci.

2. I ricorsi all'Assemblea devono essere presentati per iscritto per il tramite Consiglio Direttivo almeno trenta giorni prima dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di sottoporre all’Assemblea dei Soci il relativo punto all’ordine del giorno.

3. L'Assemblea delibera sul ricorso contro l'esclusione, sentito il socio escluso. Qualora socio ricorrente non si sia presentato in Assemblea, la deliberazione può essere adottata in contumacia.

4. La deliberazione dell'Assemblea è definitiva.


Capitolo IV

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

§ 22. Organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea Generale dei Soci,

b) il Consiglio Direttivo,

c) il Collegio dei Revisori dei Conti.

§ 23. Disposizioni generali. 1. Il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei conti sono eletti dall'Assemblea generale dei Soci tra i membri del Comitato a scrutinio segreto. L'Assemblea può disporre la votazione palese.

2. I membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori sono eletti per un mandato di 4 anni fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Collegio. Il mandato dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti scade dopo la prima Assemblea dei Soci tenutasi nell'anno solare in cui scade il mandato.

3. Il mandato di un membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori può scadere prima della scadenza del mandato in caso di:

a) cessazione dall'appartenenza al Comitato,

b) dimissioni scritte,

c) revoca da parte dell'Assemblea con delibera assunta con la maggioranza dei 2/3 dei voti.

4. Nei casi in cui il mandato di un membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori dei conti scada prima della scadenza del mandato, il Presidente del Consiglio Direttivo integra la composizione di tali organi, per il periodo restante alla fine scadenza del mandato mediante cooptazione tra i membri effettivi del Comitato, fermo restando il comma 6.

5. In ciascun organo può essere cooptata, nel corso di un mandato, al massimo la metà dei componenti. In caso di necessità di ulteriore integrazione, è necessario convocare l'Assemblea Generale dei Soci.

6. In caso di dimissioni o decadenza da parte del Presidente del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci, e la funzione di Presidente del Consiglio Direttivo, fino alla seduta dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, è detenuto da un membro non cooptato del Consiglio Direttivo, indicato con delibera del Consiglio stesso.

7. In caso di scadenza del mandato di uno dei membri del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 sub b), lo stesso esercita la sua funzione fino all’elezione del successivo membro.

§ 24. 1. Le deliberazioni di tutti gli organi del Comitato sono prese a maggioranza semplice dei voti in presenza di almeno la metà del numero totale dei membri dell'organo associativo, salvo che lo Statuto disponga diversamente.

§ 25. Assemblea Generale dei Soci. 1. L'Assemblea Generale dei Soci è l'organo supremo del Comitato. All'Assemblea dei Soci partecipano:

a) con voto determinante - soci effettivi,

b) con funzione consultiva - soci sostenitori e onorari.

2. L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.

3. Il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea Ordinaria almeno due volte l'anno, la prima, per il rendiconto entro il 30 giugno, la seconda, per la deliberazione del bilancio entro il 31 gennaio.

4. Il Consiglio Direttivo comunica ai membri il luogo, la data e l'ordine del giorno dell'Assemblea almeno 14 giorni prima della data della riunione. La convocazione sarà affissa presso la sede del Comitato. Ai soci sarà inoltre inviato un messaggio di posta elettronica contenente la proposta dell’ordine del giorno, la data prevista e luogo dell'Assemblea.

5. Se è indicato nella convocazione di cui al comma 4, l'Assemblea dei Soci può essere convocata in due termini, la seconda delle quali non prima di 30 minuti dalla prima. In secondo termine, non è necessario ottenere il quorum di cui al paragrafo 24 comma 1 del presente statuto. L'Assemblea dei Soci tenuta in seconda convocazione non può modificare l'ordine del giorno indicato nella convocazione di cui al comma 4.

6. La delibera del Consiglio Direttivo che convoca l'Assemblea dei Soci può consentire la partecipazione alla stessa a distanza mediante i mezzi di comunicazione elettronica, includendo in particolare:

a) la trasmissione in tempo reale degli atti,

b) la comunicazione in tempo reale bidirezionale di tutti i partecipanti all'Assemblea dei Soci, garantendo a ciascuno la possibilità di intervento, nonostante la permanenza in un luogo diverso da quello in cui si svolge l’assemblea,

c) la possibilità di esercitare il diritto di voto personalmente o per delega conferita prima o durante l'assemblea.

7. Le procure possono essere conferite solo ad altri soci e ciascun socio non può essere titolare di più di due procure.

8. L'Assemblea viene convocata per iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno 2/3 membri; in quest'ultimo caso l'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 90 giorni dalla data della richiesta presentata dai soci. L'Assemblea deve essere convocata in caso di dimissioni del Presidente del Consiglio Direttivo e nel caso previsto dal paragrafo 23 comma 5 del presente Statuto.

§ 26. 1. La riserva di competenza dell'Assemblea Generale dei Soci comprende in particolare:

1) l’adozione dello Statuto e le sue modifiche, nel qual ultimo caso è indispensabile la previa iscrizione di un apposito punto dell’ordine del giorno,

2) l’esame e l’approvazione della relazione degli organi del Comitato e del rendiconto di bilancio presentata dal Consiglio Direttivo entro il 30 giugno di ogni anno,

3) l’approvazione del bilancio di previsione del Consiglio Direttivo per il prossimo esercizio entro il 31 gennaio dell’anno precedente a quello a cui la gestione si riferisce,

4) l’elezione e la revoca dei membri degli organi del Comitato,

5) l’elezione dei delegati all'Assemblea Generale annuale convocata dalla Sede Centrale della Società Dante Alighieri in Roma,

6) la nomina di Soci Onorari, su richiesta del Consiglio Direttivo, con deliberazione motivata.

7) l’adozione delle necessarie misure correttive nel caso in cui il Collegio dei Revisori rilevi carenze od omissioni nell'attività del Consiglio Direttivo, ai sensi del seguente paragrafo 32 del presente statuto.

8) la decisione di cessazione d’attività del Comitato, ai sensi del seguente paragrafo 38 del presente statuto.

9) deliberare lo scioglimento del Comitato e la destinazione del suo patrimonio,

10) deliberare su materie per le quali lo Statuto non definisce la competenza di altri organi del Comitato.

§ 27. 1. L'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo:

a) di propria iniziativa,

b) su richiesta del Collegio dei Revisori,

c) su richiesta scritta di almeno i 2/3 del numero totale dei membri effettivi.

2. Il Consiglio Direttivo è tenuto a convocare l'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta o della mozione di cui al comma 1 lit. c). L'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci delibera solo sui punti all’ordine del giorno per i quali è stata convocata.

3. La proposta di ordine del giorno, di cui il Consiglio Direttivo è tenuto a prendere atto, è allegata alla richiesta di convocazione dell'Assemblea. L'ordine può essere esteso dal Consiglio Direttivo al fine di includere altri punti.

3. Per quanto non previsto dalle presenti norme sull'Assemblea Straordinaria dei Soci, si applicano le disposizioni generali relative all'Assemblea Ordinaria dei Soci.

§ 28. Il Consiglio Direttivo del Comitato. 1. Il Consiglio Direttivo gestisce l'attività complessiva del Comitato, secondo le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, lo rappresenta all'esterno e ne è responsabile della gestione nei confronti dell'Assemblea dei Soci.

2. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da 5 Membri del Consiglio Direttivo.

3. Il presidente del Consiglio Direttivo è eletto con votazione separata tra i membri effettivi a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei voti.

4. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei membri effettivi presenti all'Assemblea dei Soci.

5. Il Consiglio neoeletto si costituisce in prima seduta procedendo all’elezione tra i membri del Consiglio di almeno un Vicepresidente, del Segretario Generale e del Tesoriere.

6. I principi di funzionamento del Consiglio Direttivo sono determinati dal regolamento interno da adottare dal Consiglio Direttivo in conformità alle disposizioni statutarie.

7. Le riunioni del Consiglio Direttivo si tengono almeno quattro volte l'anno.

8. Il Segretario Generale registra le riunioni del Consiglio Direttivo e sovrintende all'ordinaria amministrazione del Comitato.

9. Il Tesoriere è responsabile della tenuta dei libri contabili del Comitato ed è responsabile del proprio operato nei confronti del Consiglio.

§ 29. 1. Le competenze del Consiglio Direttivo includono:

1) la tenuta dei registri dei membri e delle deliberazioni adottate.

2) la redazione della strategia annuale proposta per le attività dell'Associazione.

3) la deliberazione delle ammissioni e delle esclusioni dei membri del Comitato.

4) la determinazione dell'importo della quota associativa per i membri effettivi.

5) la gestione degli adempimenti contabili e finanziari del Comitato.

6) il monitoraggio e la revisione dello statuto associativo del Comitato, secondo quanto previsto dal paragrafo 26 comma 1 punto 3 del presente Statuto.

7) la convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci.

8) la sottoscrizione dei contratti di lavoro con i dipendenti del Comitato.

9) la redazione delle relazioni annuali di esercizio e loro presentazione all'Assemblea Generale dei Soci.

2. Il Consiglio dell'Associazione risponde della propria attività all’Assemblea Generale dei Soci.

§ 30. Il Presidente del Consiglio Direttivo. 1. Il Presidente del Consiglio Direttivo dirige le attività del Comitato tra le Assemblee ordinarie, rappresenta il Comitato all'esterno, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e organizza i lavori del Comitato, nonché assicura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente del Consiglio Direttivo esercita le sue funzioni per 4 anni. Il presidente può essere eletto solo per 2 mandati consecutivi.

3. Il Presidente può delegare alcune funzione ad altri membri del Consiglio Direttivo.

4. In caso di dimissioni dalla carica di Presidente, il vicepresidente ne assume le funzioni fino a nuove elezioni.

5. Il Presidente viene eletto durante l'Assemblea Generale sulla base delle candidature ricevute.

§ 31. 1. Il Consiglio Direttivo del Comitato si riunisce almeno quattro volte l'anno. Ogni membro del Consiglio Direttivo che si assenti senza giustificazione alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive decade dal suo mandato.

2. Al suo posto, il Consiglio Direttivo elegge un nuovo membro con mandato alla prossima riunione dell'Assemblea Generale dei Soci. Nell’elezione del sostituto il Consiglio Direttivo applica le disposizioni del paragrafo 23 comma 4 del presente statuto.

§ 32. Il Collegio dei Revisori. 1. Il Collegio dei Revisori è l'organo di controllo del Comitato.

2. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri.

3. I membri del Collegio dei Revisori non possono svolgere altre funzioni negli organi del Comitato.

4. Il Collegio dei Revisori elegge tra i suoi membri il Presidente.

5. I membri del Collegio dei Revisori non possono essere coniugati, conviventi, congiunti in gradi di parentela o di affinità, dipendenti dei membri del Consiglio di Gestione. Sulle disposizioni di cui al comma 1 si applicano rispettivamente le norme di cui al seguente paragrafo 33 del presente statuto.

6. La competenza del Collegio dei Revisori comprende:

1) il controllo dell'attività complessiva del Comitato;

2) il formulare al Consiglio Direttivo raccomandazioni e richieste vincolanti a seguito dei controlli effettuati;

3) il diritto di richiedere ai membri degli organi del Comitato a tutti i livelli di fornire spiegazioni scritte o orali in merito alle questioni oggetto di verifica interna;

4) il diritto di richiedere la convocazione dell'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci, nonché il diritto di richiedere la convocazione del Consiglio Direttivo;

5) convocare in supplenza del Consiglio Direttivo l'Assemblea dei Soci, qualora non fosse convocata dal Consiglio Direttivo entro il termine previsto dallo Statuto;

6) presentare all'Assemblea dei Soci raccomandazioni e opinioni relative alla delibera del rendiconto di bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo del Comitato;

7) presentare relazioni sull'attività svolta all'Assemblea dei Soci;

8) esaminare e approvare il progetto di bilancio.

§ 33. Candidature. 1. I membri che desiderano essere nominati Presidente, membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori devono presentare la propria candidatura almeno 30 giorni prima della data prevista dell'Assemblea dei Soci, unitamente ad un programma di attività sociale allegato alla presentazione della candidatura da esporre all’Assemblea. Le candidature sono presentate al Segretario Generale.

2. Alla scadenza del mandato, i membri degli organi del Comitato si considerano automaticamente ricandidati per la medesima funzione, salvo rinuncia.

§ 34. Tutti gli incarichi ricoperti all'interno del Comitato sono onorari e gratuiti. Nell'esercizio dei compiti statutari, i soci dell'Associazione, su delibera del Consiglio Direttivo, hanno diritto al rimborso delle spese sostenute, in particolare: indennità, forfait o rimborso spese di viaggio, vitto, alloggio di una persona delegata dall'Associazione in relazione al compimento fuori sede di incarichi d'ufficio, tenendo conto delle risorse e delle possibilità materiali relative al comitato finanziario.


Capitolo V

RISORSE E GESTIONE DEL COMITATO

§ 35. 1. Il patrimonio del Comitato è costituito da fondi ed altri beni utilizzati esclusivamente per l'attuazione degli scopi statutari del Comitato.

2. I beni del Comitato provengono da quote associative, erogazioni dal bilancio dello Stato o degli enti locali, contributi provenienti da fondi dell'Unione Europea, erogazioni internazionali, donazioni, eredità, lasciti, entrate proventi della propria attività, proventi dei beni del Comitato e donazioni pubbliche, comprese da fonti estere.

3. Le quote associative devono essere pagate entro la fine del primo trimestre di ogni anno. I soci neo-ammessi versano la quota di iscrizione secondo le modalità indicate dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione a membro del Comitato.

4. Il Comitato esercita la gestione finanziaria e contabile in conformità alla normativa applicabile.

5. Il patrimonio ed i fondi del Comitato sono gestiti dal Consiglio Direttivo.

§ 36. Il Comitato può svolgere la sua attività statutaria in maniera gratuita o retribuita, in quest’ultimo caso le entrate provenienti dalla propria attività sono destinate esclusivamente all'attuazione degli scopi sociali e non possono essere distribuiti tra i membri del Comitato.

§ 37. 1. Per la validità delle dichiarazioni di volontà in materia di diritti e doveri patrimoniali a nome del Comitato sono necessarie le firme del presidente e del tesoriere.

2. Rappresentanti del Comitato in materie diverse da quelle di cui al par. 1, anche in sede amministrativa, sono:

1) il Presidente del Consiglio Direttivo;

2) qualsiasi persona incaricata per iscritto dal Presidente nell'ambito e per il periodo indicato nel mandato.

3. Possono rappresentare il Comitato in giudizio i seguenti soggetti:

1) qualsiasi componente del Consiglio Direttivo indicato con relativa deliberazione del Consiglio Direttivo;

2) un avvocato, consulente legale o dipendente del Comitato autorizzato dal Presidente.

 

Capitolo VI

NORME FINALI

§ 38. L'Assemblea Generale delibera sulla modifica del presente statuto e sullo scioglimento del Comitato con la maggioranza dei 2/3 dei voti in presenza di almeno i 2/3 aventi diritto al voto, in ogni caso il Comitato si può sciogliere solo nei casi previsti dalla legge.

§ 39. 1. L'Assemblea dei Soci nella delibera di scioglimento del Comitato determina le modalità della sua liquidazione e nomina una commissione per la liquidazione composta da tre membri eletti tra i soci effettivi.

2. All’esito delle procedure di liquidazione, la commissione di liquidazione trasferisce il residuo attivo alla Società Dante Alighieri, Sede in Roma (IT80101070581), 00-186 Piazza Firenze 27, per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali in Polonia. La Società Dante Alighieri si assume l'onere di operare per preservare gli attivi e utilizzarli per gli scopi statutari del Comitato.

3. Per quanto non disciplinato dal presente statuto si applicano le disposizioni della legge sulle associazioni.